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Controlli Ecobonus: la procedura di Enea per la verifica delle istanze

15 settembre 2018 - Pergole, tende a vela ombreggianti e schermature solari saranno oggetto di verifica insieme agli interventi di efficientamento energetico

L’11 Settembre è stato inserito in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise relativo ai controlli che dovranno essere effettuati da parte di Enea (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) nei confronti dei fruitori dell’Ecobonus, l’incentivo diretto a sostenere economicamente i contribuenti che effettuano lavori volti a ridurre l’impatto ambientale tra i quali figuravano anche l’acquisto o l’installazione di schermature solari come tende e pergole ombreggianti.

 

pergolato

Secondo quanto riportato in Gazzetta Ufficiale, il 30 Giugno di ogni anno coinvolto dalla copertura dell’Ecobonus, Enea dovrà inviare al Mise un programma di controlli a campione da effettuare sulle istanze presentate per la richiesta degli incentivi per l’efficientamento energetico realizzate entro il 31 Dicembre dell’anno precedente. Il campione che Enea dovrà realizzare equivale al massimo allo 0,5% delle istanze presentate ed in particolare si concentrerà su quelle che rispondono ad uno o più seguenti criteri:

• richieste che hanno beneficiato di una maggiore aliquota

• richieste che presentano un totale di spesa maggiore

• richieste con criticità in relazione ai requisiti d’accesso alla detrazione fiscale o ai massimali dei costi unitari.

In relazione all’ultimo punto va segnalato inoltre che a luglio 2018 una bozza del decreto del Mise, in collaborazione con MIT, MEF e Ministero dell’Ambiente, ha stabilito nuovi parametri Euro/m² ed Euro/kW e una riduzione della spesa ammissibile per la richiesta delle detrazioni (per un approfondimento leggi Ecobonus: cosa cambia con la bozza del decreto del Mise).

Nel concreto l’iter per la verifica delle istanze sarà caratterizzato dai seguenti passaggi:

1. Comunicazione da parte di Enea al soggetto beneficiario della detrazione, dell’avvio del procedimento tramite lettera raccomandata o posta elettronica (se disponibile e indicata al momento della trasmissione dei dati) In caso di interventi che coinvolgono più unità abitative (es. condomini) la comunicazione sarà diretta all’amministratore di condominio.

2. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto beneficiario della detrazione o l’amministratore di condominio, dovrà inviare all’indirizzo enea@cert.enea.it in formato Pdf la documentazione che attesta l’effettivo possesso dei requisiti di accesso per la richiesta della detrazione.

Nel caso di detrazioni richieste per lavori su impianti è inoltre necessario inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del Dm 37/2008 e in taluni casi copia del libretto di impianto come riportato dal Dm 10 Febbraio 2014.

3. Una volta ricevuta la documentazione Enea effettua una verifica per certificare l’effettiva presenza e permanenza dei requisiti richiesti e la corretta esecuzione dei lavori ed entro 90 giorni restituisce feedback in merito al controllo effettuato al beneficiario dell’intervento. Enea può anche richiedere approfondimenti in corso di verifica, le cosiddette “integrazioni istruttorie” in questo caso il termine dei 90 giorni si stoppa e riparte nel momento in cui la documentazione è stata ricevuta da parte di Enea.

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